Art. 8

Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 630, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi corrispondenti può essere attribuita la seguente qualifica: qualifica speciale. I caporal maggiori capi scelti qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; b) all'articolo 701, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa che può prevedere la possibilità per le Forze armate, nei limiti delle consistenze, di bandire concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno in possesso di specifici requisiti, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.»; c) all'articolo 841, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.»; d) all'articolo 957, comma 1: 1) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio;»; 2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall'articolo 955, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;»; e) all'articolo 1306, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai caporal maggiori capi scelti, e gradi corrispondenti, può essere conferita la seguente qualifica: qualifica speciale.»; f) all'articolo 1307, comma 3, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»; g) dopo l'articolo 1307, è inserito il seguente: «Art. 1307-bis (Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti: a) otto anni di anzianità di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente; d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei caporal maggiori capi scelti da valutare per l'attribuzione della qualifica. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»; h) all'articolo 1318: 1) al comma 1, le parole «rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «a luogotenente»; 2) al comma 2, le parole «primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»; i) all'articolo 704, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Con il decreto del Ministero della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;94#art-8

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Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa (Art. 8 Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.) — Testo vigente | Portale Normativo