Art. 2
Disposizioni a regime in materia di ufficiali
In vigore dal 7 lug 2017
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 540, comma 1, le parole «e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate»;
b) all'articolo 628, i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) all'articolo 652:
1) al comma 1:
1.1) la parola «giovani» è sostituita dalla seguente: «cittadini»;
1.2) il numero «32°» è sostituito dal seguente: «35°»;
2) al comma 2 le parole «capitano di lungo corso o di capitano di macchina» sono sostituite dalle seguenti: «primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW»;
d) all'articolo 655:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a):
1.1.1) al numero 1), le parole «di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non ha superato il 34° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di età»;
1.1.2) al numero 2):
1.1.2.1) dopo le parole «di complemento» sono inserite le seguenti: «un titolo di studio non inferiore alla laurea»;
1.1.2.2) il numero «34» è sostituito dal seguente: «35»;
1.1.3) al numero 3), il numero «32» è sostituito dal seguente: «35»;
1.1.4) il numero 4) è sostituito dai seguenti:
«4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purchè in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare;»;
1.1.5) al numero 5):
1.1.5.1) le parole «del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;
1.1.5.2) il numero «34» è sostituito dal seguente: «35»;
1.1.6) dopo il numero 5), è inserito il seguente:
«5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole «di completamento» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;
1.3) alla lettera c), dopo le parole «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;
1.4) alla lettera d), dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli ufficiali di cui al comma 1, lettera a), numero 4-bis) e lettera d), che partecipano al concorso senza aver conseguito la laurea devono conseguire tale titolo di studio entro l'anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano.»;
3) al comma 2, lettera a):
3.1) al numero 1), dopo le parole «dei marescialli» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;
3.2) al numero 2), dopo le parole «di complemento» sono inserite le seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea»;
e) dopo l'articolo 655 è inserito il seguente:
«Art. 655-bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.
2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall'articolo 655.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;
f) all'articolo 658, comma 1, il numero «32°» è sostituito dal seguente: «35°»;
g) all'articolo 667, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente che alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda hanno prestato almeno undici anni di servizio decorrenti dalla data di inizio della ferma.»;
h) all'articolo 728, alla rubrica e al comma 1, la parola «subalterni» ovunque ricorre è soppressa;
i) all'articolo 729:
1) alla rubrica, le parole «dei subalterni» sono sostituite dalle seguenti: «degli ufficiali»;
2) al comma 1, la parola «subalterni» è soppressa;
l) all'articolo 731, alla rubrica, la parola «subalterni» è soppressa;
m) all'articolo 732, alinea, dopo la parola «anzianità,» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità e i requisiti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera d)»;
n) l'articolo 801 è sostituito dal seguente:
«Art. 801 (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero, fino a un massimo di 155 unità, è stabilito annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, con determinazione annuale del Capo di stato maggiore della difesa sono individuate le destinazioni presso le quali sono impiegati gli ufficiali da considerare in soprannumero agli organici.
3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali assegnati alle destinazioni individuate ai sensi del comma 2 alla data del 30 giugno dello stesso anno.
4. Ai fini della determinazione di cui al comma 2, sono considerati in soprannumero:
a) gli ufficiali che rivestono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
b) gli ufficiali generali cui è stata conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ovvero di consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri;
c) gli ufficiali impiegati presso altre amministrazioni dello Stato;
d) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare distaccati presso le Forze di polizia a ordinamento militare;
e) gli ufficiali dell'Esercito italiano impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina militare, di cui all'articolo 162 del regolamento;
f) gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare impiegati presso le sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero autorizzate dallo specifico decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze concernente lo schieramento degli addetti militari all'estero.
5. Gli ufficiali inferiori delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore a un anno, presso le accademie militari o istituti universitari non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli.
6. Nel limite delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 1, la determinazione prevista al comma 2 può indicare un contingente massimo di 10 unità a favore di ufficiali dell'Arma dei carabinieri impiegati nelle posizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed f).»;
o) l'articolo 837 è abrogato;
p) all'articolo 838:
1) alla rubrica le parole «sino al grado di tenente colonnello e corrispondente» sono soppresse;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello e corrispondente,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 627, commi 2 e 3, nonché le attribuzioni e le competenze stabilite dall'ordinamento militare, gli ufficiali delle Forze armate,»;
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;»;
q) all'articolo 1053, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialità di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianità relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:
a) a parità di anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dalla maggiore età anagrafica;
b) a parità di età si raffrontano in successione le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità;
c) se si riscontra parità anche nell'anzianità assoluta di nomina, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo.»;
r) dopo l'articolo 1072-bis è inserito il seguente:
«Art. 1072-ter (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre pubbliche amministrazioni, per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:
a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza;
b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza.
3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.»;
s) l'articolo 1519 è sostituito dal seguente:
«Art. 1519 (Avanzamento del maestro direttore). - 1.
L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo:
a) ad anzianità, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, e a scelta, per l'Arma dei carabinieri, al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, al grado di colonnello e gradi corrispondenti.
2. L'ufficiale è valutato dalla rispettiva e competente commissione di avanzamento al compimento di otto anni di permanenza nel grado; se giudicato idoneo e iscritto in quadro, è promosso al grado superiore in soprannumero rispetto alle promozioni annuali, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito.
3. Il colonnello maestro direttore della banda non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui all'articolo 906.»;
t) all'articolo 1520:
1) al comma 1, la parola «capitano» è sostituita dalla seguente: «maggiore»;
2) al comma 2, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
u) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:
«Articolo 133 (Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.
3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualità di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo.».
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