Capo III
Art. 7
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
In vigore dal 22 giu 2017
1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «e di almeno una lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75#art-7