Capo II

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

In vigore dal 22 giu 2017
Modifiche all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell' e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.»; b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» è inserita la seguente «esclusivamente» e le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa,» sono soppresse; 2) alla lettera d), la parola «luogo,» è soppressa; 3) al secondo periodo, le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa» sono soppresse; 4) al terzo periodo, le parole «Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati». c) al comma 6-quater le parole «di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «indipendenti di valutazione di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»; d) dopo il comma 6-quater è inserito il seguente: «6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall' del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75#art-5

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