Capo I
Art. 3
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
In vigore dal 22 giu 2017
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75#art-3