Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

In vigore dal 18 dic 2025
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. 2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali. 3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all', comma 1, lettera f). 5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65#art-10

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