Art. 13
Copertura finanziaria
In vigore dal 1 gen 2019
1. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell', è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 741) che "A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e' incrementato di 10 milioni di euro".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65#art-13