Art. 6
Funzioni e compiti delle Regioni
In vigore dal 18 dic 2025
1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:
a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all', secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all', comma 1, lettera e);
e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all', comma 1, lettera d), e al monitoraggio di cui all', comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito;
f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all', comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65#art-6