Art. 5
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
In vigore dal 19 apr 2017
1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»;
3) dopo il punto 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).»;
4) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».
2. All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;
3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;41#art-5