Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

In vigore dal 19 apr 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, ed in particolare l'articolo 19, comma 2, lettere i), l) ed m); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 31 e 32; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 22 dicembre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche all' del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 1. All' del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all', comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;41#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo