Art. 4

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

In vigore dal 19 apr 2017
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di cui all' che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»; b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».
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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (Art. 4 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.) — Testo vigente | Portale Normativo