Art. 4
Polizia idraulica e tutela delle acque dall'inquinamento
In vigore dal 3 feb 2017
1. La regione esercita per mezzo dei propri servizi tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico regionale, comprese quelle riguardanti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-21;259#art-4