Art. 3
Adempimenti e titolarità dei rapporti
In vigore dal 3 feb 2017
1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate.
3. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione o nei suoi confronti.
4. I proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-21;259#art-3