Art. 2

Individuazione e consegna dei beni

In vigore dal 3 feb 2017
1. I beni di cui all' sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione. La relativa consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire alla regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore della regione. 3. A decorrere dalla data di consegna, i proventi e le spese afferenti alla gestione dei beni trasferiti spettano in ogni caso alla regione. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che i competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure di trasferimento, il Presidente della Regione Valle d'Aosta emana un decreto ricognitivo dei beni oggetto di trasferimento e ne dà comunicazione alla competente agenzia del demanio. Tale decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-21;259#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Individuazione e consegna dei beni (Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico.) — Testo vigente | Portale Normativo