Art. 35
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005
In vigore dal 14 set 2016
Modifiche all'
del decreto legislativo n. 82 del 2005
1. All' del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all', comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179#art-35