Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte II›Titolo I›Capo II
Art. 65
Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero
In vigore dal 31 ott 2019
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in violazione dell', comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-65