Art. 65 · Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo ICapo II

Art. 65

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Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

In vigore dal 31 ott 2019
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in violazione dell', comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-65