Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IITitolo ICapo II

Art. 63

Consulenze tecniche

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il pubblico ministero, quando deve procedere ad accertamenti per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici. 2. La nomina del consulente tecnico avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all' delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 3. Con provvedimento del Segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa, sono dettate le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode.
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