Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte IV›Titolo I›Capo I
Art. 158
Difesa delle pubbliche amministrazioni
In vigore dal 31 ott 2019
1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-158