Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IVTitolo ICapo I

Art. 158

Difesa delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 31 ott 2019
1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. 2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-158

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