Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IVTitolo ICapo II

Art. 163

Esecuzione dei provvedimenti cautelari

In vigore dal 7 ott 2016
1. L'esecuzione dell'ordinanza cautelare avviene sotto il controllo del giudice che l'ha emanata, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. 2. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice adito esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-163

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