Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IVTitolo ICapo I

Art. 157

Costituzione e difesa personale delle parti

In vigore dal 31 ott 2019
1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati. 2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-157

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo