Art. 13

Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico

In vigore dal 23 set 2016
Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico 1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale. 2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175#art-13

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