In sintesi
I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate rispondono civilmente secondo le regole ordinarie delle società di capitali. La giurisdizione spetta tuttavia alla Corte dei conti per il danno erariale causato da amministratori e dipendenti di società in house, nonché per i danni cagionati agli enti partecipanti nei limiti della loro quota pubblica. Costituisce danno erariale anche il pregiudizio al valore della partecipazione provocato con dolo o colpa grave dai rappresentanti degli enti pubblici nell'esercizio dei diritti di socio.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina il regime di responsabilità e la relativa giurisdizione applicabile a chi amministra o controlla società partecipate pubbliche e ai rappresentanti degli enti partecipanti.
A chi si applica
Si applica ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dipendenti delle società partecipate o in house, nonché agli enti pubblici partecipanti e ai relativi rappresentanti o decisori.
Esempio pratico
Il rappresentante di un ente pubblico socio esercita i diritti di voto in assemblea con colpa grave, arrecando un pregiudizio diretto al valore della partecipazione pubblica detenuta dall'ente. Tale condotta integra un danno erariale sul quale è competente a giudicare la Corte dei conti nei limiti della quota di partecipazione pubblica.
Adempimenti e conseguenze
Soggezione alle azioni civili di responsabilità secondo la disciplina ordinaria delle società di capitali e giurisdizione della Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale in caso di condotte dannose o lesive del valore della partecipazione con dolo o colpa grave.
Domande frequenti
Quale disciplina si applica alla responsabilità degli amministratori delle società partecipate?Sono soggetti alle ordinarie azioni civili di responsabilità previste per le società di capitali, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti per i casi di danno erariale indicati dalla norma.
In quali casi interviene la Corte dei conti?Interviene per il danno erariale causato da amministratori e dipendenti di società in house e per le controversie relative ai danni subiti dagli enti partecipanti, nei limiti della quota pubblica.
Cosa si intende per danno erariale secondo la norma?È il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, compreso il pregiudizio al valore della partecipazione causato con dolo o colpa grave dai rappresentanti dell'ente nell'esercizio dei diritti di socio.
Termini chiave
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