Art. 13
13 / 28Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico
In vigore dal 23 set 2016
Controllo giudiziario sull'amministrazione
di società a controllo pubblico
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175#art-13