Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 set 2016
1. La disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del presente decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014. 2. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014, la locuzione «sedi di negoziazione» si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e la locuzione «gestori» si riferisce alle società di gestione, per quanto concerne i mercati regolamentati, e ai soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione, per quanto concerne questi ultimi. 3. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 è abrogato e il comma 1-bis è sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1: «1. L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 può essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale di titoli stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale di titoli autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento». 4. A decorrere dalla data indicata dal comma 3 il comma 2 dell'articolo 83-bis è sostituito dal seguente: «2. Il regolamento indicato dall'articolo 82 può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione.». 5. Le modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-12;176#art-5

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