Art. 3

Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 24 set 2016
1. Il comma 1, dell'articolo 169, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014 è punito con l'arresto da un anno a tre anni e con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei.». 2. All'articolo 189, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. le parole: «e 80, comma 7» sono soppresse; 2. dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «, nonché la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014,»; b) al comma 2, dopo le parole: «61, comma 7,» sono inserite le seguenti: «79-sexies, comma 9, e 79-noviesdecies, comma 1» e le parole: «e 80, comma 8» sono soppresse. 3. All'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati»; b) al comma 2 sono soppresse le lettere b), c), e) e h). 4. Dopo l'articolo 190, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 190.1 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 3. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica altresì in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento. 2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila: a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall', paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1; b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall', paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1; c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall', paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative; d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall', paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1; g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative. 4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 5. Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica l'articolo 188, comma 2.». 5. All'articolo 190-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari»; b) al comma 1, primo periodo, le parole: «188, 189 e 190» sono sostituite dalle seguenti: «188, 189, 190, 190.1 e 190.2, commi 1 e 2,». 6. All'articolo 193-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall', punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall', punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis» 7. L'articolo 194-quater, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli , commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative. 2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.». 8. All'articolo 194-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: «83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies,» sono soppresse; b) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative;»; c) al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4». 9. All'articolo 194-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.». 10. All'articolo 195-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, la parola: «escludono» è sostituita dalle seguenti: «possono escludere»; b) alla lettera b) del comma 3-bis, le parole: «alle misure ritenute di natura minore» sono sostituite dalle seguenti: «all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.». 11. Il comma 1 dell'articolo 195-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190, 190-bis, 194-ter, 194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-12;176#art-3

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