Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e al codice civile
In vigore dal 24 set 2016
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
e al codice civile
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, lettera n), le parole: «o, un sistema di garanzia» sono soppresse;
b) all', comma 1, lettera p), le parole: «107, comma 6,» sono soppresse;
c) all', comma 1, la lettera t) è soppressa;
d) all', comma 1, ultimo periodo, le parole: «o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione» sono soppresse;
e) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Tutela dei diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia). - 1. Se l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia relativi alla garanzia fornita non possono essere pregiudicati dall'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.».
2. All'articolo 2354, sesto comma, del codice civile, le parole: «nei mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti: «nelle sedi di negoziazione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-12;176#art-4