Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

In vigore dal 15 set 2016
Modifiche all' della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. All', della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis, le parole: «autorità portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale»; b) al comma 2, le parole: «i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; c) al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «commerciale» inserire le seguenti: «e logistica» e alla lettera c), dopo la parola: «passeggeri» inserire le seguenti: «, ivi compresi i crocieristi»; d) al comma 4, le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; e) al comma 5, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; f) al comma 6, le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;169#art-4

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