Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 15 set 2016
Modifiche all'
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All', della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è così sostituita: «Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorità marittime»;
b) al comma 2, le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;169#art-2