Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 15 set 2016
Modifiche all'
della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All', comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «comando generale del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «- Guardia costiera»;
b) le parole «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ovunque ricorrano;
c) le parole: «l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti»;
d) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;169#art-3