Art. 6

Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 31 mag 2016
1. Per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste dall' e ai fini dell'applicazione delle disposizioni ad esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal presente decreto, la categoria del "giudice onorario di pace" deve intendersi composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1 che hanno riguardo alla consistenza dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-31;92#art-6

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