Art. 5
Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari
In vigore dal 31 mag 2016
1. In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella penultima domenica e nel lunedì seguente del mese di luglio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo.
3. La proclamazione degli eletti determina la decadenza dalla carica dei giudici di pace che, alla data della predetta proclamazione, già compongono le sezioni autonome dei consigli giudiziari.
4. Alle elezioni straordinarie previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35.
5. Le schede sono fornite dal Ministero della giustizia, a norma dell' del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. I magistrati onorari eletti a norma del presente articolo restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è istituita la sezione autonoma della quale sono componenti.
7. Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-31;92#art-5