Art. 1
Primo mandato dei magistrati onorari in servizio
In vigore dal 31 mag 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l', commi 610 e 613;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Ritenuto che il tempestivo esercizio della delega consente, con l'attuazione anche parziale del regime transitorio di cui all', comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e previo giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, attesa l'imminente scadenza del periodo di proroga di cui all', commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Primo mandato dei magistrati onorari in servizio
1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'.
2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-31;92#art-1