Art. 24
Non conformità formale
In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatto salvo l', se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) il marchio specifico di protezione dalle esplosioni di cui all', comma 5, i simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, le altre marcature e informazioni sono state apposte in violazione del punto 1.0.5 dell'allegato II o non sono state apposte;
d) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto;
e) la dichiarazione di conformità UE o, ove necessario, l'attestato di conformità non sono stati apposti;
f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
h) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete;
i) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-24