Art. 20

Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

In vigore dal 26 mag 2016
Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione 1. Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano l', paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi, delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un prodotto è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;85#art-20

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