Titolo V

Art. 31

Clausola di invarianza

In vigore dal 2 feb 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le autorità competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Guidi, Ministro dello sviluppo economico Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Lorenzin, Ministro della salute Orlando, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-12;6#art-31

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Clausola di invarianza (Art. 31 Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo