Titolo V
Art. 30
Disposizioni tariffarie
In vigore dal 2 feb 2016
1. Alle attività di cui agli si provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-12;6#art-30