Titolo V
Art. 27
Autorità competenti
In vigore dal 2 feb 2016
1. Le autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente decreto sono il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-12;6#art-27