Capo IX

Art. 33

Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In vigore dal 17 set 2015
1. All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l', paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-33

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