Capo IX
Art. 33
Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
In vigore dal 17 set 2015
1. All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l', paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-33