Capo IX

Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 17 set 2015
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-35

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