Capo I

Art. 5 bis

Iscrizione anagrafica

In vigore dal 20 dic 2020
1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all', comma 1, ovvero la ricevuta di cui all', comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli . 2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli , l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

Note all'articolo

  • Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 luglio 2020, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018" (le quali hanno disposto l'abrogazione del presente articolo).

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-5-bis

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