Art. 8

Decorrenza

In vigore dal 3 mag 2015
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. — Decorrenza | Portale Normativo