Art. 9

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 3 mag 2015
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Guidi, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo