Art. 8
8 / 9Decorrenza
In vigore dal 3 mag 2015
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42#art-8