Capo IV
Art. 24
Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri
In vigore dal 13 dic 2014
Termini di presentazione della denuncia
dei premi incassati dagli operatori esteri
1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'.»;
b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175#art-24