Capo I
Art. 9
Disposizioni di attuazione e finali
In vigore dal 13 dic 2014
1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.
2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175#art-9