Capo I

Art. 10

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

In vigore dal 13 dic 2014
1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175#art-10

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