Capo II

Art. 15

Compensazione dei rimborsi da assistenza

In vigore dal 13 dic 2014
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015: a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall', comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all', comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) in deroga a quanto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all' del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all', comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall', commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; c) nell', del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è abrogato; 2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o», sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175#art-15

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Art. 15 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. — Compensazione dei rimborsi da assistenza | Portale Normativo