Capo VI

Art. 34

Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica

In vigore dal 13 dic 2014
Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica 1. All', comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo dopo le parole: «dall'obbligo di presentare» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»; b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.». 2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175#art-34

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Art. 34 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. — Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica | Portale Normativo