Capo IV
Art. 21
Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list
In vigore dal 13 dic 2014
Comunicazione delle operazioni intercorse
con paesi black list
1. All', comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all', comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175#art-21